| Num.ro della seduta | Ora di convocazione | Ora di inizio seduta |
| 1 | 10.30 | 10.40 |
| 4 | 12.00 | 12.30 |
| 5 | 10.00 | 10.25 |
| 7 | 10.00 | 11.00 |
| 11 | 11.00 | 11.15 |
| 12 | 10.00 | 10.30 |
| 14 | 10.00 | 10.40 |
| 15 | 10.00 | 10.30 |
| 17 | 10.00 | 10.30 |
| 19 | 10.00 | 10.30 |
| 20 | 10.00 | 10.30 |
| 23 | 10.00 | 10.25 |
| 26 | 10.00 | 10.25 |
| 28 | 10.00 | 10.24 |
| 29 | 10.00 | 10.30 |
| 31 | 15.00 | 15.15 |
mercoledì 24 giugno 2009
Sedute III commissione
Sedute IV commissione
| Num.ro della seduta | Data seduta | Ora di convocazione | Ora di inizio seduta |
| 1 | 04/06/2008 | 11.00 | 11.10 |
| 3 | 24/06/2008 | 15.00 | 15.15 |
| 4 | 15/07/2008 | 14.00 | 14.20 |
| 6 | 22/07/2008 | 9.30 | 9.45 |
| 8 | 17/09/2008 | 10.00 | 10.15 |
| 9 | 23/09/2008 | 10.00 | 10.30 |
| 10 | 24/09/2008 | 10.00 | 10.35 |
| 12 | 13/10/2008 | 15.00 | 15.20 |
| 16 | 12/11/2008 | 14.00 | 14.20 |
| 18 | 17/11/2008 | 14.00 | 14.10 |
| 19 | 27/11/2008 | 15.00 | 15.15 |
| 24 | 27/01/2009 | 14.30 | 14.52 |
| 25 | 29/01/2009 | 14.30 | 14.45 |
| 27 | 04/02/2009 | 14.30 | 14.50 |
| 28 | 26/02/2009 | 10.00 | 10.30 |
| 30 | 05/03/2009 | 9.00 | 9.20 |
| 32 | 17/03/2009 | 10.00 | 10.25 |
| 35 | 20/04/2009 | 15.30 | 15.50 |
| 37 | 06/05/2009 | 15.30 | 16.05 |
| 38 | 07/05/2009 | 10.00 | 10.25 |
mercoledì 17 giugno 2009
Discorso sulla mozione "diritto del minore ad essere registrto alla nascita"
Signor Presidente, signori Consiglieri
Innanzitutto mi scuso per qualche piccola imprecisione che la mozione contiene, e mi riferisco all’affermazione che il DDL Sicurezza è in corso di approvazione alla camera dei deputati mentre in realtà è già stato approvato e deve tornare al senato, ma ciò è esclusivamente dovuto al fatto che è passato molto, troppo tempo tra il deposito della mozione e la sua discussione.
Nonostante quanto in premessa, la mozione conserva tutta la sua validità e il suo significato.
Il decreto legislativo 286/1998 all’art 6, comma 2 prevedeva che il cittadino straniero non fosse obbligato a presentare un documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile.
Il decreto sicurezza invece modifica questo articolo rendendo obbligatoria l’esibizione di un permesso di soggiorno valido.
L’ufficiale di stato civile con questa legge non potrà quindi ricevere la dichiarazione di nascita e nemmeno il riconoscimento del figlio naturale da parte dei genitori privi del permesso di soggiorno.
Negare la registrazione della nascita appare, in modo evidente, incostituzionale stante che viola, alla radice, uno dei principali diritti della persona.
L’art. 31, comma 2 della costituzione afferma infatti che è un dovere della Repubblica proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù.
E’ anche chiaro che una simile norma di legge contrasta con altri due articoli della nostra Costituzione:
L’art. 30 ove si ribadisce il diritto – dovere dei genitori ad istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio
ed il 22 in cui si afferma il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici, qualsiasi sia l’interesse politico dello Stato.
Con questa legge anche gli obblighi internazionali che l’Italia ha assunto diventano pura carta straccia.
Ricordo che il nostro Paese nel maggio 1991 ha firmato la Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e che l’art. 7 e 8 riconosce ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità, e regolarità del soggiorno del genitore) il diritto ad essere registrato all’atto della sua nascita, il diritto ad avere un nome, il diritto di essere riconosciuto e quindi allevato dai suoi legittimi genitori, il diritto ad acquisire una cittadinanza.
Con questa legge al neonato viene negato il diritto a preservare la propria identità, nazionalità, nome, relazioni familiari solo ed esclusivamente per una “colpa “ di propri genitori che sono “clandestini”.
Con questo dispositivo l’Italia viola anche il Patto Internazionale sui diritti civili e politici che ha sottoscritto a New York nel dicembre 1966 ove si prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita e deve avere un nome.
Tutto questo viene fatto in nome della lotta alla clandestinità e per la “sicurezza”
Ora, tutti noi sappiamo che la “sicurezza” variamente declinata e fomentata è stata il cavallo di battaglia di questa maggioranza, “sicurezza” a prescindere, sposando in pieno il detto machiavellico che il fine giustifica i mezzi (respingimenti).
Cioè se per caso, malauguratamente, dei neonati, dei bambini vengono penalizzati, sacrificati in questa lotta asimmetrica, pazienza, questo è il prezzo della vittoria.
Anche Bush, con le stesse motivazioni ha autorizzato la tortura la violazione delle regole fondanti la democrazia americana e lì, le minacce alla sicurezza, erano senza dubbio più reali e corpose. Ciò nonostante Obama nel discorso di insediamento alla casa bianca ha detto: “…respingiamo come falsa la scelta tra la nostra sicurezza e i nostri ideali . I Padri Fondatori, di fronte a pericoli che facciamo fatica ad immaginare, prepararono una carta che garantisse il rispetto della legge e i diritti dell’uomo …”
Riconosco in queste parole il significato più profondo della nostra Carta Costituzionale
Le ultime elezioni hanno visto un buon successo della Lega e quindi è facile prevedere un’accentuazione di questa deriva sicuritaria ma vorrei ricordare a tutti che l’avere un consenso non sempre vuol dire avere ragione.
Quando nel 39 da Piazza Venezia, a Roma, e poi a Belluno il Duce chiedeva agli Italiani “ volete burro o cannoni” e la piazza osannante urlava cannoni, beh, sono convinto che nonostante tutto quel consenso Mussolini avesse torto e non facesse il bene degli Italiani.
Chissà quanti, marciando nella steppa russa, si sono maledetti per aver urlato “cannoni”.
Molto spesso la Lega afferma di essere vicino al popolo e di interpretarne le aspettative allora mi viene spontaneo domandarmi se il bravo politico è quello che asseconda, stimola, sfrutta, gli istinti meno nobili della nostra gente o si pone come obbiettivo quello di trascinare queste stesse persone verso approdi magari più lontani e difficili ma sicuramente migliori.
Per l’insieme di queste considerazioni che chiedo a questa maggioranza un voto convinto alla mozione che impegni la giunta affinché tale disposizione di legge venga modificata in modo tale che i più deboli, i bambini, le madri non vengano penalizzate e discriminate in base ad un permesso di soggiorno valido o scaduto.
Un’ultima domanda a tutti quei consiglieri che considerano l’immigrazione clandestina un reato da punire anche con la carcerazione, quale reato si configura nel non aver evitato morti e sofferenze e quale la giusta sanzione?
Innanzitutto mi scuso per qualche piccola imprecisione che la mozione contiene, e mi riferisco all’affermazione che il DDL Sicurezza è in corso di approvazione alla camera dei deputati mentre in realtà è già stato approvato e deve tornare al senato, ma ciò è esclusivamente dovuto al fatto che è passato molto, troppo tempo tra il deposito della mozione e la sua discussione.
Nonostante quanto in premessa, la mozione conserva tutta la sua validità e il suo significato.
Il decreto legislativo 286/1998 all’art 6, comma 2 prevedeva che il cittadino straniero non fosse obbligato a presentare un documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile.
Il decreto sicurezza invece modifica questo articolo rendendo obbligatoria l’esibizione di un permesso di soggiorno valido.
L’ufficiale di stato civile con questa legge non potrà quindi ricevere la dichiarazione di nascita e nemmeno il riconoscimento del figlio naturale da parte dei genitori privi del permesso di soggiorno.
Negare la registrazione della nascita appare, in modo evidente, incostituzionale stante che viola, alla radice, uno dei principali diritti della persona.
L’art. 31, comma 2 della costituzione afferma infatti che è un dovere della Repubblica proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù.
E’ anche chiaro che una simile norma di legge contrasta con altri due articoli della nostra Costituzione:
L’art. 30 ove si ribadisce il diritto – dovere dei genitori ad istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio
ed il 22 in cui si afferma il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici, qualsiasi sia l’interesse politico dello Stato.
Con questa legge anche gli obblighi internazionali che l’Italia ha assunto diventano pura carta straccia.
Ricordo che il nostro Paese nel maggio 1991 ha firmato la Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e che l’art. 7 e 8 riconosce ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità, e regolarità del soggiorno del genitore) il diritto ad essere registrato all’atto della sua nascita, il diritto ad avere un nome, il diritto di essere riconosciuto e quindi allevato dai suoi legittimi genitori, il diritto ad acquisire una cittadinanza.
Con questa legge al neonato viene negato il diritto a preservare la propria identità, nazionalità, nome, relazioni familiari solo ed esclusivamente per una “colpa “ di propri genitori che sono “clandestini”.
Con questo dispositivo l’Italia viola anche il Patto Internazionale sui diritti civili e politici che ha sottoscritto a New York nel dicembre 1966 ove si prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita e deve avere un nome.
Tutto questo viene fatto in nome della lotta alla clandestinità e per la “sicurezza”
Ora, tutti noi sappiamo che la “sicurezza” variamente declinata e fomentata è stata il cavallo di battaglia di questa maggioranza, “sicurezza” a prescindere, sposando in pieno il detto machiavellico che il fine giustifica i mezzi (respingimenti).
Cioè se per caso, malauguratamente, dei neonati, dei bambini vengono penalizzati, sacrificati in questa lotta asimmetrica, pazienza, questo è il prezzo della vittoria.
Anche Bush, con le stesse motivazioni ha autorizzato la tortura la violazione delle regole fondanti la democrazia americana e lì, le minacce alla sicurezza, erano senza dubbio più reali e corpose. Ciò nonostante Obama nel discorso di insediamento alla casa bianca ha detto: “…respingiamo come falsa la scelta tra la nostra sicurezza e i nostri ideali . I Padri Fondatori, di fronte a pericoli che facciamo fatica ad immaginare, prepararono una carta che garantisse il rispetto della legge e i diritti dell’uomo …”
Riconosco in queste parole il significato più profondo della nostra Carta Costituzionale
Le ultime elezioni hanno visto un buon successo della Lega e quindi è facile prevedere un’accentuazione di questa deriva sicuritaria ma vorrei ricordare a tutti che l’avere un consenso non sempre vuol dire avere ragione.
Quando nel 39 da Piazza Venezia, a Roma, e poi a Belluno il Duce chiedeva agli Italiani “ volete burro o cannoni” e la piazza osannante urlava cannoni, beh, sono convinto che nonostante tutto quel consenso Mussolini avesse torto e non facesse il bene degli Italiani.
Chissà quanti, marciando nella steppa russa, si sono maledetti per aver urlato “cannoni”.
Molto spesso la Lega afferma di essere vicino al popolo e di interpretarne le aspettative allora mi viene spontaneo domandarmi se il bravo politico è quello che asseconda, stimola, sfrutta, gli istinti meno nobili della nostra gente o si pone come obbiettivo quello di trascinare queste stesse persone verso approdi magari più lontani e difficili ma sicuramente migliori.
Per l’insieme di queste considerazioni che chiedo a questa maggioranza un voto convinto alla mozione che impegni la giunta affinché tale disposizione di legge venga modificata in modo tale che i più deboli, i bambini, le madri non vengano penalizzate e discriminate in base ad un permesso di soggiorno valido o scaduto.
Un’ultima domanda a tutti quei consiglieri che considerano l’immigrazione clandestina un reato da punire anche con la carcerazione, quale reato si configura nel non aver evitato morti e sofferenze e quale la giusta sanzione?
Mozione: diritto del minore a essere registrato alla nascita
Il sottoscritto consigliere regionale dott. Stefano Pustetto
premesso che l’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (C. 2180), introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita, a modifica dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998, eliminando l’eccezione attualmente prevista in base alla quale il cittadino straniero è esonerato dall’obbligo di presentare il documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile;
l’ufficiale dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di nascita né di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno;
considerato che la disposizione normativa che impedisce la registrazione della nascita si configura come una misura che nega alla radice uno dei diritti principali della persona, oltre a scoraggiare una protezione del minore e della maternità, apparendo dunque incostituzionale sotto diversi profili:
in primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30, comma 1 Cost.);
in secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina costituzionale si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato;
considerato inoltre che la norma è altresì incostituzionale per violazione del limite previsto dall'art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali, ponendosi infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli articoli 7 e 8 riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari”;
la disposizione in oggetto violerebbe inoltre l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome;
valutato che tale modifica normativa comporterebbe gravissime conseguenze sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari:
i minori che non saranno registrati alla nascita resteranno privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identità, e dunque esposti a ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere riconosciuti a ogni minore. Ad esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi istituzione, inclusa la scuola. Proprio a causa della loro invisibilità, saranno assai più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani;
in secondo luogo, vi è il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a quest’ultimi impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato d’abbandono. Questi bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori, in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei casi in cui ciò sia contrario all’interesse del minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dalla legislazione italiana;
valutato inoltre che molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, potrebbero decidere di non partorire in ospedale, e, anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti immigrati irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente aumento delle morti di parto e delle morti alla nascita;
preso atto che 150 parlamentati della stessa maggioranza hanno firmato una lettera in cui si chiede al Presidente del Consiglio di non porre la fiducia sul provvedimento in questione perché sono norme “inaccettabili e necessitano di indispensabili correzioni”;
impegna la Giunta Regionale
a farsi promotore verso tutti i parlamentari, in particolare i membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, i membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, i membri della Commissione parlamentare per l’Infanzia e i Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, come del resto chiesto dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), a respingere la disposizione di cui all’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza” (C. 2180), per evitare queste gravissime violazioni dei diritti dei minori, oltre che dei loro genitori.
premesso che l’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (C. 2180), introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita, a modifica dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998, eliminando l’eccezione attualmente prevista in base alla quale il cittadino straniero è esonerato dall’obbligo di presentare il documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile;
l’ufficiale dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di nascita né di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno;
considerato che la disposizione normativa che impedisce la registrazione della nascita si configura come una misura che nega alla radice uno dei diritti principali della persona, oltre a scoraggiare una protezione del minore e della maternità, apparendo dunque incostituzionale sotto diversi profili:
in primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30, comma 1 Cost.);
in secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina costituzionale si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato;
considerato inoltre che la norma è altresì incostituzionale per violazione del limite previsto dall'art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali, ponendosi infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli articoli 7 e 8 riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari”;
la disposizione in oggetto violerebbe inoltre l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome;
valutato che tale modifica normativa comporterebbe gravissime conseguenze sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari:
i minori che non saranno registrati alla nascita resteranno privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identità, e dunque esposti a ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere riconosciuti a ogni minore. Ad esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi istituzione, inclusa la scuola. Proprio a causa della loro invisibilità, saranno assai più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani;
in secondo luogo, vi è il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a quest’ultimi impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato d’abbandono. Questi bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori, in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei casi in cui ciò sia contrario all’interesse del minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dalla legislazione italiana;
valutato inoltre che molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, potrebbero decidere di non partorire in ospedale, e, anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti immigrati irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente aumento delle morti di parto e delle morti alla nascita;
preso atto che 150 parlamentati della stessa maggioranza hanno firmato una lettera in cui si chiede al Presidente del Consiglio di non porre la fiducia sul provvedimento in questione perché sono norme “inaccettabili e necessitano di indispensabili correzioni”;
impegna la Giunta Regionale
a farsi promotore verso tutti i parlamentari, in particolare i membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, i membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, i membri della Commissione parlamentare per l’Infanzia e i Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, come del resto chiesto dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), a respingere la disposizione di cui all’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza” (C. 2180), per evitare queste gravissime violazioni dei diritti dei minori, oltre che dei loro genitori.
mercoledì 25 marzo 2009
Mozione - Diritto del minore ad essere registrato alla nascita
MOZIONE
Oggetto: “Diritto del minore a essere registrato alla nascita.”
Il consiglio regionale del FVG
Premesso che:
• l’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (C. 2180), introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita, a modifica dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998, eliminando l’eccezione attualmente prevista in base alla quale il cittadino straniero è esonerato dall’obbligo di presentare il documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile;
• l’ufficiale dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di nascita né di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno;
Considerato che: la disposizione normativa che impedisce la registrazione della nascita si configura come una misura che nega alla radice uno dei diritti principali della persona, oltre a scoraggiare una protezione del minore e della maternità, apparendo dunque incostituzionale sotto diversi profili:
• in primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30, comma 1 Cost.);
• in secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina costituzionale si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato;
Considerato inoltre che:
• la norma è altresì incostituzionale per violazione del limite previsto dall'art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali, ponendosi infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli articoli 7 e 8 riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari”;
• la disposizione in oggetto violerebbe inoltre l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome;
Valutato che tale modifica normativa comporterebbe gravissime conseguenze sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari:
• i minori che non saranno registrati alla nascita resteranno privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identità, e dunque esposti a ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere riconosciuti a ogni minore. Ad esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi istituzione, inclusa la scuola. Proprio a causa della loro invisibilità, saranno assai più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani.
• in secondo luogo, vi è il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a quest’ultimi impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato d’abbandono. Questi bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori, in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei casi in cui ciò sia contrario all’interesse del minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dalla legislazione italiana.
Valutato inoltre che: molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, potrebbero decidere di non partorire in ospedale, e, anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti immigrati irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente aumento delle morti di parto e delle morti alla nascita.
Preso atto che 150 parlamentati della stessa maggioranza hanno firmato una lettera in cui si chiede al Presidente del Consiglio di non porre la fiducia sul provvedimento in questione perché sono norme “inaccettabili e necessitano di indispensabili correzioni”
Impegna la Giunta Regionale
a farsi promotore verso tutti i parlamentari, in particolare i membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, i membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, i membri della Commissione parlamentare per l’Infanzia e i Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, come del resto chiesto dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI ), a respingere la disposizione di cui all’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza” (C. 2180), per evitare queste gravissime violazioni dei diritti dei minori, oltre che dei loro genitori.
Stefano Pustetto
Igor Kocijančič
Oggetto: “Diritto del minore a essere registrato alla nascita.”
Il consiglio regionale del FVG
Premesso che:
• l’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (C. 2180), introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita, a modifica dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998, eliminando l’eccezione attualmente prevista in base alla quale il cittadino straniero è esonerato dall’obbligo di presentare il documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile;
• l’ufficiale dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di nascita né di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno;
Considerato che: la disposizione normativa che impedisce la registrazione della nascita si configura come una misura che nega alla radice uno dei diritti principali della persona, oltre a scoraggiare una protezione del minore e della maternità, apparendo dunque incostituzionale sotto diversi profili:
• in primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30, comma 1 Cost.);
• in secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina costituzionale si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato;
Considerato inoltre che:
• la norma è altresì incostituzionale per violazione del limite previsto dall'art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali, ponendosi infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli articoli 7 e 8 riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari”;
• la disposizione in oggetto violerebbe inoltre l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome;
Valutato che tale modifica normativa comporterebbe gravissime conseguenze sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari:
• i minori che non saranno registrati alla nascita resteranno privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identità, e dunque esposti a ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere riconosciuti a ogni minore. Ad esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi istituzione, inclusa la scuola. Proprio a causa della loro invisibilità, saranno assai più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani.
• in secondo luogo, vi è il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a quest’ultimi impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato d’abbandono. Questi bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori, in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei casi in cui ciò sia contrario all’interesse del minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dalla legislazione italiana.
Valutato inoltre che: molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, potrebbero decidere di non partorire in ospedale, e, anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti immigrati irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente aumento delle morti di parto e delle morti alla nascita.
Preso atto che 150 parlamentati della stessa maggioranza hanno firmato una lettera in cui si chiede al Presidente del Consiglio di non porre la fiducia sul provvedimento in questione perché sono norme “inaccettabili e necessitano di indispensabili correzioni”
Impegna la Giunta Regionale
a farsi promotore verso tutti i parlamentari, in particolare i membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, i membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, i membri della Commissione parlamentare per l’Infanzia e i Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, come del resto chiesto dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI ), a respingere la disposizione di cui all’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza” (C. 2180), per evitare queste gravissime violazioni dei diritti dei minori, oltre che dei loro genitori.
Stefano Pustetto
Igor Kocijančič
domenica 8 febbraio 2009
Scheda d'adesione "Per Eluana" (copia la scheda ed incollala nella mail)
Domanda di iscrizione
Io sottoscritto………………………………………………………
nato a………………………………………………………………
residente in…………………………………………………………
chiedo all'associazione "PER ELUANA" (c.f. 94111060300), con sede in Udine, Via Cividale n. 373,
di essere ammesso quale Socio Ordinario - ai sensi dell'art. 7 dello statuto, di cui ho preso integrale conoscenza - manifestando il mio personale interesse al raggiungimento dello scopo sociale, avente ad oggetto la prestazione gratuita dei servizi e delle attività medico infermieristiche necessarie per l'attuazione del decreto della Corte d'Appello di Milano del 25 giugno 2008, depositato il 9 luglio 2008, ed emesso nel procedimento r.v.g. n. 88/2008, riguardante il trattamento sanitario della signora Eluana Englaro.
In fede
Data ___/02/2009
Per formalizzare l'adesione, stampa e compila il modulo sottostante (cliccando su iPaper, Print) ed invialo a: Consigliere Regionale Pustetto Stefano, c/o piazza Oberdan 6, 34133 TRIESTE
Per.eluana.domanda.ammissione
Io sottoscritto………………………………………………………
nato a………………………………………………………………
residente in…………………………………………………………
chiedo all'associazione "PER ELUANA" (c.f. 94111060300), con sede in Udine, Via Cividale n. 373,
di essere ammesso quale Socio Ordinario - ai sensi dell'art. 7 dello statuto, di cui ho preso integrale conoscenza - manifestando il mio personale interesse al raggiungimento dello scopo sociale, avente ad oggetto la prestazione gratuita dei servizi e delle attività medico infermieristiche necessarie per l'attuazione del decreto della Corte d'Appello di Milano del 25 giugno 2008, depositato il 9 luglio 2008, ed emesso nel procedimento r.v.g. n. 88/2008, riguardante il trattamento sanitario della signora Eluana Englaro.
In fede
Data ___/02/2009
Per formalizzare l'adesione, stampa e compila il modulo sottostante (cliccando su iPaper, Print) ed invialo a: Consigliere Regionale Pustetto Stefano, c/o piazza Oberdan 6, 34133 TRIESTE
Per.eluana.domanda.ammissione
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martedì 20 gennaio 2009
ATON - sintesi della vicenda
12.02.98 LR n° 3 la regione è autorizzata a promuovere la costituzione di una società di capitali per la gestione e l’alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al patrimonio immobiliare della regione;
25 luglio 2000 nasce Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.a. con decreto n°718/ fin dell’8 maggio 2001 viene approvato il contratto con cui alla Società stessa è dato mandato a gestire, vendere e/o permutare i beni immobili appartenenti al patrimonio regionale disponibile e a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili individuati nel medesimo mandato.
(La Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa ha come soci principali la regione con quota azionaria del 50,51 % e la Ge.Fi fiduciaria Romana Spa con il 29.77% poi ATER Trieste con il 7.99% e via a scalare);
28 gennaio 2004 decreto n°80 /PATR è stato approvato un nuovo contratto che ha esteso il mandato di Gestione Immobili FVG anche alla fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della regione;
27 maggio.04 la facoltà di Ingegneria di UD, (Centro Interdipartimentale per la Formazione e Ricerca Ambientale referente prof. ing. G. Nardin) esegue studio preliminare di fattibilità dal quale emerge la convenienza di un’iniziativa che privilegi il teleriscaldamento laddove una centrale fosse posizionata in ambito ospedaliero conformemente ad una specifica previsione attuativa rappresentata dallo “scenario 3” (Via Ampezzo, Paluzza, Chiusaforte, Freschi, delle Scienze, ex Magagna, Mantova)
I vantaggi sarebbero di tipo economici, di risparmio energetico, di bilancio globale delle emissioni. La centrale servirà il complesso ospedaliero- Università di UD, il polo Universitario dei Rizzi, Kolbe, via Cotonificio, Palamostre e Istituto Tomadini;
2004 la Altieri spa, società romana di progettazione, riceve l’incarico
della progettazione del teleriscaldamento. Valore della commessa 220.000 €.
La presentazione del progetto, che non prevedeva i laboratori, avviene nei tempi previsti.
05 maggio.06 Giunta con delibera 901, in merito alla realizzazione del II lotto del polo ospedaliero di UD, autorizza quale modalità di realizzazione e finanziamento il project financing
Il project financing prevede che il privato che finanzia l’opera, si rifà delle spese sostenute con una parte dei proventi realizzati dal suo futuro utilizzo. E’ evidente che vi deve essere un equilibrio tra i vantaggi del committente pubblico e i vantaggi del privato.
vedendo in dettaglio:
>> nella fase transitoria Aou (azienda ospedaliero universitaria) corrisponde un canone annuo al gestore per la fornitura di energia elettrica e del calore però continuerà a pagare il personale legato alla gestione del calore, dell’elettricità e alla manutenzione e questo personale non verrà assorbito dal nuovo gestore;
>>dopo il collaudo sarà il gestore a farsi carico della gestione e manutenzione di tutti gli impianti dell’ospedale, nuovi e vecchi, e all’espletamento di tutti i servizi;
>> alla data di attivazione della centrale tecnologica AOU corrisponderà canoni annui + iva per la fornitura di energia elettrica, calore, gas medicali ecc (canone calcolato con criteri di cui al capitolato dei servizi);
>> aou pagherà anche un canone annuo (che viene accantonato) + iva per il rinnovo e la manutenzione straordinaria degli impianti;
>> una volta ultimati i lavori aou corrisponderà anche un canone per il servizio alle altre utenze ed un altro ancora per la manutenzione degli impianti secondari.
>> Uno dei problemi è che sappiamo le quantità di quanto deve essere fornito ma non si sanno le tariffe ne il costo monetario di produzione unitario. Per esempio i costi tengono conto delle agevolazioni fiscali che ha il combustibile impiegato nella cogenerazione?? E in ogni caso gli eventuali vantaggi fiscali andrebbero al gestore e non certo all'Azienda ospedaliera.
Conclusione vi è il sospetto che l’appalto potrebbero essere un affarone ben oltre il lecito.
07.12.2006 accordo di programma tra comune di Udine,Azienda Ospedaliero-universitaria di Udine ed Università degli Studi di Udine avente per oggetto la realizzazione e la gestione di una rete di teleriscaldamento (Aton) e di un sistema di co-generazione integrato nell’area nord-ovest del territorio comunale nell’ambito dei lavori di completamento del polo ospedaliero.
- nelle procedure di gara deve essere chiaramente espresso l’obbligo, da parte della società di gestione e/o esecuzione dei lavori, di avvalersi della progettazione predisposte dall’Ospedale;
- l’ospedale individuerà la figura del RUP;
- verrà istituita una cabina di regia che sarà presieduta dall’ospedale;
- per la vigilanza dell’attuazione dell’accordo viene nominato un collegio composto da Direttore gen. AOU, sindaco UD, rettore UN UD.
13 luglio 2007 generalità 1723 la regione, considerate le difficoltà in cui si trova l’Azienda ospedaliero- universitaria, ritiene opportuno supportare la stessa garantendo la collaborazione della Direzione centrale del patrimonio e servizi generali tramite la nomina della dott.ssa Paola Asquini quale RUP.
Autorizza aou a modificare i propri regolamenti perchè la dott. Asquini nella sua funzione di RUP (responsabile unico del progetto) possa avvalersi del personale incaricato ecc..
Autorizza anche aou ad implementare il mandato di Soc. Gestione Immobili FVG spa per l’espletamento delle attività rientranti nella mission dell’azienda stessa.
Formula molto ambigua in cui si autorizza AOU ad affidare un qualsiasi incarico alla Gestione Immobili cosa che poi verrà fatto nella delibera del 24 agosto. 0ve si autorizza la soc. Gestione Immobili FVG per la redazione di un progetto per la costruzione di ATON.
25 luglio 2007 AOU n° 729-43477 prende atto che la dott.ssa Asquini, in qualità di esperta, assumerà l’incarico di RUP.
24 agosto 2007 AOU n° 783-48224 con semplice atto deliberativo incarica Gestione Immobili al progetto preliminare di ATON cui si deve aggiungere la progettazione dei laboratori, RUP del procedimento la Asquini.
Per questo vengono imputate spese per 326.946,84 + IVA.
In poche parole si assegna la progettazione di ATON ad una società pubblica che viene raccomandata da una delibera della giunta regionale (delibera 1723 del 13 luglio 07). Questo tipo di affidamento si dice in House.
In proposito va rilevato che:
- il progetto era già fatto dalla Altieri Spa. (anche se mancava il pezzo del laboratorio) e regolarmente pagato. Se questo progetto è stato utilizzato abbiamo pagato due volte lo stesso lavoro;
- Gestione Immobili S.p.a. non è una società ad intero capitale pubblico anche se la regione ne detiene la maggioranza, esiste un socio privato GeFi Spa di Roma (gruppo STi Spa) a sua volta controllata da una società Lussemburghese Lady Mary II Società Anonima;
- Gestione Immobili non ha le strutture, la competenza tecnica e l’esperienza per un progetto di tale portata e quindi è evidente che si è avvalsa di collaboratori esterni (subappalto?). NB il D.lgs.163 vieta il subappalto delle opere di ingegno;
- In più sul frontespizio del progetto compaiono come collaboratori Ti.F.S. spa di PD, la Gamma progetti di TS, l’ing. Euro Strani di TS, l’ing. Giovanni della Rocca di TS e arch. Ariel Camerini di TS (laureato da pochi mesi). Solo la prima avrebbe le competenze per un progetto di tale portata ** considerato che le consulenze sono ammesse solo per un importo inferiore a 100.000 euro non è che si sono moltiplicati i collaboratori solo per aggirare tale norma e i collaboratori sono solo di facciata?
- la commessa per la progettazione è di 326.000 euro + 90.000 euro di spese tecniche, IVA esclusa, il totale supera abbondantemente il limite di 211.000, cifra oltre la quale si deve indire una gara di appalto europea;
- AOU per giustificare questo affidamento diretto fa riferimento ad una convenzione tra regione e Gestione immobili ** citato il decreto n°173/04 del 3.2.04 della Direzione Centrale del Patrimonio che per inciso riguarda tutt’altro (manutenzione di un elevatore a Trieste per un costo complessivo di 240 euro) peraltro anche se ci fosse e fosse valida non permetterebbe di aggirare le norme europee.
- Tutto questo è stato fatto per accelerare l’iter o per altri non confessabili scopi?
29 novembre 07 sono state date le specifiche tecniche ed il capitolato per il bando di gara che doveva chiudersi entro tre mesi (il 3 di marzo) che sono pochissimi per una progettazione cosi complessa e che in genere necessita di un’ATI (associazione temporanea d’impresa) considerata la complessità della progettazione
• Tempi così ristretti fanno pensare che con la progettazione in house si volesse favorire la circolazione di informazioni in ambiti amici; è evidente che poi le stesse informazioni avrebbero permesso di “vincere” l’appalto. Ricordiamo che si parla di 60 + 500 milioni di euro.
10 febbraio 2008 Esposto alla procura di Udine del sig. Carlo Bressan
• Fra le varie cose (al punto 5) rivela che Lady Mary II società anonima Lussemburghese con due fiduciari il sig. Claude Schmitz, contabile, e il sig. Thierry Fleming, fiscalista, che detengono pari quote (in Italia si chiamerebbero prestanome ma in Lussemburgo sono legali);
• Lady Mary II a sua volta detiene il 45 % della “SB finanziaria Bigotti”;
• A sua volta SB finanziaria Bigotti detiene, a cascata, il controllo di molte aziende tra cui STi Spa e la GEFI spa che a sua volta controllano la Partners Sicily Proprie (equivalente di Gestione immobili FVG in Sicilia) e Gestione Immobili FVG.
12 maggio 2008 consegnate le offerte per ATON (il termine del 3 marzo era stato spostato appunto al 12 maggio)
Due le aziende concorrenti:
• Un ATI (associazione temporale d’impresa) che vede la Rizzani de Eccher + alla SIRAM Spa di Roma + alla Cpl Concordia del gruppo cooperativo i Modena + Ar. Co. Lavori coop di Ravenna;
• Cofatech del gruppo Gas de France
21.05.08 sole 24 ore Milano Finanza
Siram Spa ha acquistato il 100% di GeFi (questa operazione si è conclusa pochi giorni dopo che la SIRAM ha partecipato alla gara di appalto per la costruzione di ATON e la gestione calore considerato che operazioni di questo tipo richiedono molto tempo sorge il sospetto che Siram abbia condizionato/gestito tramite GeFi e quindi l’AD Zanca Giuseppe la progettazione di ATON)
In evidenza tutta la struttura societaria, molto complessa, di SIRAM.
17.06.08 Interrogazione a Risposta orale del cons. Pustetto
Su Zanca Giuseppe per non aver ottemperato a quanto previsto dalla legge regionale 75/78 concernente la pubblicità della situazione patrimoniale. Tale interrogazione ha determinato le dimissioni dell'Amministratore Delegato della Gestione Immobili FVG.
04.07.08 lettera della Commissione Europea per la concorrenza che, rispondendo alle sollecitazioni di Fabio Folisi di Friuli News, anticipa l’avvenuta richiesta di chiarimenti allo Stato Italiano.
24 luglio 08 Cons. Comunale Gianni Ortis interroga il presidente del consiglio comunale in merito:
• al crono-programma;
• alla trasformazione del progetto da Project financing in Concessione di Costruzione e Gestione di opere;
• decisioni assunte dalla “cabina di regia”;
• quale sia stata l’attività del Collegio di Vigilanza.
05 settembre 09 il Sindaco Honsell risponde:
• il documento che prevedeva il crono-programma e la cabina di regia non è stato formalizzato;
• La “Cabina di Regia” si è riunita un’unica volta solo il giorno prima del termine di scadenza stabilito e non è mai stata interessata in merito alle procedure di gara svolte;
• Il comune a titolo collaborativo ha proposto una bozza di Documento teso alla definizione dei ruoli, compiti e funzionamento da attribuirsi alla Cabina di regia;
• Il comune non ha formalizzato il proprio consenso alla trasformazione della procedura da project financing in Concessione di Costruzione e Gestione di Opere in quanto è stato solo il sindaco ad esprimere parere favorevole e non il consiglio Comunale;
• Il Collegio di Vigilanza si è riunito un'unica volta il 17.9.07 e non ha svolto alcuna attività di controllo sulle procedure di gara medesime;
• Il 14.11.07 il sindaco Ceccotti scrive all’assessore che pur capendo “che per cause di pubblica necessità sono mutati alcuni elementi tecnico-amministrativi-procedurali che stavano a fondamento dell’accordo di programma...” questo non è più aderente a quanto concordato e quindi non essendo sicuro della convenienza economica a favore degli utenti… Si riserva di formalizzare l’adesione.
17.sett.08 il presidente Tondo risponde alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie in merito a quanto richiesto dall’Unione Europea per la concorrenza. (nb. Tondo scrive solo poche righe di accompagnamento ad una relazione verosimilmente stesa dagli uffici però la carta non è intestata, non c'è nessun nome del responsabile di tale scritto e non c'è nemmeno nessuna firma – in poche parole questo documento è figlio di nessuno)
Fra le varie cose ivi scritte rileviamo:
• Il socio privato della gestione immobili FVG (vale a dire GeFi) è stato scelto tenuto conto “delle condizioni di affidabilità e di motivazione” (AFFIDABILITA’?! Strano che sia sfuggito che vi erano dei prestanome lussemburghesi –Lady Mery II );
• In organico vi sono 2 ingegneri, 2 architetti, 2 periti e 1 geometra;
• Il ricorso a professionalità esterne avviene con modalità pubblicistiche;
• In questo caso “l’incarico affidato alla società è stato assolto con le competenze interne ad eccezione di alcune consulenze di dettaglio riguardanti”:
a) controllo aspetto finanziari e contabile
b) analisi sismica per quanto attiene a macchine e reti
c) approfondimenti su alcuni problemi elettrici
d) supporto al progettista
Per queste consulenze sono stati spesi 27.5402,01 euro
• AOU conferisce l’incarico della progettazione a Gestione Immobili (decreto n°783 48224 del 24 agosto 07) per la complessità dei problemi che deve affrontare (fusione SMM- Un, gestione ordinaria ecc). L’azienda inizialmente aveva espletato gare pubbliche anche di rilevanza europea poi, per le mutate linee di indirizzo regionale in ordine alle modalità attuative dei lavori (non sono riportate quali sono le mutate linee di indirizzo?) stipula un accordo di programma tra az. osp. Universitaria – comune di Ud e università di Udine (7 dic. 2006)
• La soc. Gestione Immobili FVG Spa deve pertanto fare un semplice lavoro di “assemblaggio” di progettazioni già disponibili
(Risulta molto difficile credere che un progetto così complesso che costringe anche aziende molto grosse ad associarsi possa essere gestito ed assemblato da Gestione Immobili. Tra l’altro qualora il tutto non funzionasse chi ne risponderà?)
• Si cita la concordanza del Collegio di Vigilanza (formato dal direttore generale AOU, dal Sindaco e dal Rettore) con le scelte fatte (si omette di dire che il collegio di vigilanza si è riunito un'unica volta il 17.9.07 e nell'occasione ha solo approvato la trasformazione del Project Financing in Concessione di Costruzione e Gestione di Opere e non ha svolto nessuna attività di controllo sulle procedure di gara medesime) *** NB a questo quesito Honsell rispondendo a Ortis afferma che il consenso alla trasformazione da P-F in Concessione di costruzione e gestione è stato espresso dal solo Sindaco Ceccotti e non portato in Consiglio Comunale quindi NON è stato formalizzato
25 luglio 2000 nasce Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.a. con decreto n°718/ fin dell’8 maggio 2001 viene approvato il contratto con cui alla Società stessa è dato mandato a gestire, vendere e/o permutare i beni immobili appartenenti al patrimonio regionale disponibile e a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili individuati nel medesimo mandato.
(La Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa ha come soci principali la regione con quota azionaria del 50,51 % e la Ge.Fi fiduciaria Romana Spa con il 29.77% poi ATER Trieste con il 7.99% e via a scalare);
28 gennaio 2004 decreto n°80 /PATR è stato approvato un nuovo contratto che ha esteso il mandato di Gestione Immobili FVG anche alla fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della regione;
27 maggio.04 la facoltà di Ingegneria di UD, (Centro Interdipartimentale per la Formazione e Ricerca Ambientale referente prof. ing. G. Nardin) esegue studio preliminare di fattibilità dal quale emerge la convenienza di un’iniziativa che privilegi il teleriscaldamento laddove una centrale fosse posizionata in ambito ospedaliero conformemente ad una specifica previsione attuativa rappresentata dallo “scenario 3” (Via Ampezzo, Paluzza, Chiusaforte, Freschi, delle Scienze, ex Magagna, Mantova)
I vantaggi sarebbero di tipo economici, di risparmio energetico, di bilancio globale delle emissioni. La centrale servirà il complesso ospedaliero- Università di UD, il polo Universitario dei Rizzi, Kolbe, via Cotonificio, Palamostre e Istituto Tomadini;
2004 la Altieri spa, società romana di progettazione, riceve l’incarico
della progettazione del teleriscaldamento. Valore della commessa 220.000 €.
La presentazione del progetto, che non prevedeva i laboratori, avviene nei tempi previsti.
05 maggio.06 Giunta con delibera 901, in merito alla realizzazione del II lotto del polo ospedaliero di UD, autorizza quale modalità di realizzazione e finanziamento il project financing
Il project financing prevede che il privato che finanzia l’opera, si rifà delle spese sostenute con una parte dei proventi realizzati dal suo futuro utilizzo. E’ evidente che vi deve essere un equilibrio tra i vantaggi del committente pubblico e i vantaggi del privato.
vedendo in dettaglio:
>> nella fase transitoria Aou (azienda ospedaliero universitaria) corrisponde un canone annuo al gestore per la fornitura di energia elettrica e del calore però continuerà a pagare il personale legato alla gestione del calore, dell’elettricità e alla manutenzione e questo personale non verrà assorbito dal nuovo gestore;
>>dopo il collaudo sarà il gestore a farsi carico della gestione e manutenzione di tutti gli impianti dell’ospedale, nuovi e vecchi, e all’espletamento di tutti i servizi;
>> alla data di attivazione della centrale tecnologica AOU corrisponderà canoni annui + iva per la fornitura di energia elettrica, calore, gas medicali ecc (canone calcolato con criteri di cui al capitolato dei servizi);
>> aou pagherà anche un canone annuo (che viene accantonato) + iva per il rinnovo e la manutenzione straordinaria degli impianti;
>> una volta ultimati i lavori aou corrisponderà anche un canone per il servizio alle altre utenze ed un altro ancora per la manutenzione degli impianti secondari.
>> Uno dei problemi è che sappiamo le quantità di quanto deve essere fornito ma non si sanno le tariffe ne il costo monetario di produzione unitario. Per esempio i costi tengono conto delle agevolazioni fiscali che ha il combustibile impiegato nella cogenerazione?? E in ogni caso gli eventuali vantaggi fiscali andrebbero al gestore e non certo all'Azienda ospedaliera.
Conclusione vi è il sospetto che l’appalto potrebbero essere un affarone ben oltre il lecito.
07.12.2006 accordo di programma tra comune di Udine,Azienda Ospedaliero-universitaria di Udine ed Università degli Studi di Udine avente per oggetto la realizzazione e la gestione di una rete di teleriscaldamento (Aton) e di un sistema di co-generazione integrato nell’area nord-ovest del territorio comunale nell’ambito dei lavori di completamento del polo ospedaliero.
- nelle procedure di gara deve essere chiaramente espresso l’obbligo, da parte della società di gestione e/o esecuzione dei lavori, di avvalersi della progettazione predisposte dall’Ospedale;
- l’ospedale individuerà la figura del RUP;
- verrà istituita una cabina di regia che sarà presieduta dall’ospedale;
- per la vigilanza dell’attuazione dell’accordo viene nominato un collegio composto da Direttore gen. AOU, sindaco UD, rettore UN UD.
13 luglio 2007 generalità 1723 la regione, considerate le difficoltà in cui si trova l’Azienda ospedaliero- universitaria, ritiene opportuno supportare la stessa garantendo la collaborazione della Direzione centrale del patrimonio e servizi generali tramite la nomina della dott.ssa Paola Asquini quale RUP.
Autorizza aou a modificare i propri regolamenti perchè la dott. Asquini nella sua funzione di RUP (responsabile unico del progetto) possa avvalersi del personale incaricato ecc..
Autorizza anche aou ad implementare il mandato di Soc. Gestione Immobili FVG spa per l’espletamento delle attività rientranti nella mission dell’azienda stessa.
Formula molto ambigua in cui si autorizza AOU ad affidare un qualsiasi incarico alla Gestione Immobili cosa che poi verrà fatto nella delibera del 24 agosto. 0ve si autorizza la soc. Gestione Immobili FVG per la redazione di un progetto per la costruzione di ATON.
25 luglio 2007 AOU n° 729-43477 prende atto che la dott.ssa Asquini, in qualità di esperta, assumerà l’incarico di RUP.
24 agosto 2007 AOU n° 783-48224 con semplice atto deliberativo incarica Gestione Immobili al progetto preliminare di ATON cui si deve aggiungere la progettazione dei laboratori, RUP del procedimento la Asquini.
Per questo vengono imputate spese per 326.946,84 + IVA.
In poche parole si assegna la progettazione di ATON ad una società pubblica che viene raccomandata da una delibera della giunta regionale (delibera 1723 del 13 luglio 07). Questo tipo di affidamento si dice in House.
In proposito va rilevato che:
- il progetto era già fatto dalla Altieri Spa. (anche se mancava il pezzo del laboratorio) e regolarmente pagato. Se questo progetto è stato utilizzato abbiamo pagato due volte lo stesso lavoro;
- Gestione Immobili S.p.a. non è una società ad intero capitale pubblico anche se la regione ne detiene la maggioranza, esiste un socio privato GeFi Spa di Roma (gruppo STi Spa) a sua volta controllata da una società Lussemburghese Lady Mary II Società Anonima;
- Gestione Immobili non ha le strutture, la competenza tecnica e l’esperienza per un progetto di tale portata e quindi è evidente che si è avvalsa di collaboratori esterni (subappalto?). NB il D.lgs.163 vieta il subappalto delle opere di ingegno;
- In più sul frontespizio del progetto compaiono come collaboratori Ti.F.S. spa di PD, la Gamma progetti di TS, l’ing. Euro Strani di TS, l’ing. Giovanni della Rocca di TS e arch. Ariel Camerini di TS (laureato da pochi mesi). Solo la prima avrebbe le competenze per un progetto di tale portata ** considerato che le consulenze sono ammesse solo per un importo inferiore a 100.000 euro non è che si sono moltiplicati i collaboratori solo per aggirare tale norma e i collaboratori sono solo di facciata?
- la commessa per la progettazione è di 326.000 euro + 90.000 euro di spese tecniche, IVA esclusa, il totale supera abbondantemente il limite di 211.000, cifra oltre la quale si deve indire una gara di appalto europea;
- AOU per giustificare questo affidamento diretto fa riferimento ad una convenzione tra regione e Gestione immobili ** citato il decreto n°173/04 del 3.2.04 della Direzione Centrale del Patrimonio che per inciso riguarda tutt’altro (manutenzione di un elevatore a Trieste per un costo complessivo di 240 euro) peraltro anche se ci fosse e fosse valida non permetterebbe di aggirare le norme europee.
- Tutto questo è stato fatto per accelerare l’iter o per altri non confessabili scopi?
29 novembre 07 sono state date le specifiche tecniche ed il capitolato per il bando di gara che doveva chiudersi entro tre mesi (il 3 di marzo) che sono pochissimi per una progettazione cosi complessa e che in genere necessita di un’ATI (associazione temporanea d’impresa) considerata la complessità della progettazione
• Tempi così ristretti fanno pensare che con la progettazione in house si volesse favorire la circolazione di informazioni in ambiti amici; è evidente che poi le stesse informazioni avrebbero permesso di “vincere” l’appalto. Ricordiamo che si parla di 60 + 500 milioni di euro.
10 febbraio 2008 Esposto alla procura di Udine del sig. Carlo Bressan
• Fra le varie cose (al punto 5) rivela che Lady Mary II società anonima Lussemburghese con due fiduciari il sig. Claude Schmitz, contabile, e il sig. Thierry Fleming, fiscalista, che detengono pari quote (in Italia si chiamerebbero prestanome ma in Lussemburgo sono legali);
• Lady Mary II a sua volta detiene il 45 % della “SB finanziaria Bigotti”;
• A sua volta SB finanziaria Bigotti detiene, a cascata, il controllo di molte aziende tra cui STi Spa e la GEFI spa che a sua volta controllano la Partners Sicily Proprie (equivalente di Gestione immobili FVG in Sicilia) e Gestione Immobili FVG.
12 maggio 2008 consegnate le offerte per ATON (il termine del 3 marzo era stato spostato appunto al 12 maggio)
Due le aziende concorrenti:
• Un ATI (associazione temporale d’impresa) che vede la Rizzani de Eccher + alla SIRAM Spa di Roma + alla Cpl Concordia del gruppo cooperativo i Modena + Ar. Co. Lavori coop di Ravenna;
• Cofatech del gruppo Gas de France
21.05.08 sole 24 ore Milano Finanza
Siram Spa ha acquistato il 100% di GeFi (questa operazione si è conclusa pochi giorni dopo che la SIRAM ha partecipato alla gara di appalto per la costruzione di ATON e la gestione calore considerato che operazioni di questo tipo richiedono molto tempo sorge il sospetto che Siram abbia condizionato/gestito tramite GeFi e quindi l’AD Zanca Giuseppe la progettazione di ATON)
In evidenza tutta la struttura societaria, molto complessa, di SIRAM.
17.06.08 Interrogazione a Risposta orale del cons. Pustetto
Su Zanca Giuseppe per non aver ottemperato a quanto previsto dalla legge regionale 75/78 concernente la pubblicità della situazione patrimoniale. Tale interrogazione ha determinato le dimissioni dell'Amministratore Delegato della Gestione Immobili FVG.
04.07.08 lettera della Commissione Europea per la concorrenza che, rispondendo alle sollecitazioni di Fabio Folisi di Friuli News, anticipa l’avvenuta richiesta di chiarimenti allo Stato Italiano.
24 luglio 08 Cons. Comunale Gianni Ortis interroga il presidente del consiglio comunale in merito:
• al crono-programma;
• alla trasformazione del progetto da Project financing in Concessione di Costruzione e Gestione di opere;
• decisioni assunte dalla “cabina di regia”;
• quale sia stata l’attività del Collegio di Vigilanza.
05 settembre 09 il Sindaco Honsell risponde:
• il documento che prevedeva il crono-programma e la cabina di regia non è stato formalizzato;
• La “Cabina di Regia” si è riunita un’unica volta solo il giorno prima del termine di scadenza stabilito e non è mai stata interessata in merito alle procedure di gara svolte;
• Il comune a titolo collaborativo ha proposto una bozza di Documento teso alla definizione dei ruoli, compiti e funzionamento da attribuirsi alla Cabina di regia;
• Il comune non ha formalizzato il proprio consenso alla trasformazione della procedura da project financing in Concessione di Costruzione e Gestione di Opere in quanto è stato solo il sindaco ad esprimere parere favorevole e non il consiglio Comunale;
• Il Collegio di Vigilanza si è riunito un'unica volta il 17.9.07 e non ha svolto alcuna attività di controllo sulle procedure di gara medesime;
• Il 14.11.07 il sindaco Ceccotti scrive all’assessore che pur capendo “che per cause di pubblica necessità sono mutati alcuni elementi tecnico-amministrativi-procedurali che stavano a fondamento dell’accordo di programma...” questo non è più aderente a quanto concordato e quindi non essendo sicuro della convenienza economica a favore degli utenti… Si riserva di formalizzare l’adesione.
17.sett.08 il presidente Tondo risponde alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie in merito a quanto richiesto dall’Unione Europea per la concorrenza. (nb. Tondo scrive solo poche righe di accompagnamento ad una relazione verosimilmente stesa dagli uffici però la carta non è intestata, non c'è nessun nome del responsabile di tale scritto e non c'è nemmeno nessuna firma – in poche parole questo documento è figlio di nessuno)
Fra le varie cose ivi scritte rileviamo:
• Il socio privato della gestione immobili FVG (vale a dire GeFi) è stato scelto tenuto conto “delle condizioni di affidabilità e di motivazione” (AFFIDABILITA’?! Strano che sia sfuggito che vi erano dei prestanome lussemburghesi –Lady Mery II );
• In organico vi sono 2 ingegneri, 2 architetti, 2 periti e 1 geometra;
• Il ricorso a professionalità esterne avviene con modalità pubblicistiche;
• In questo caso “l’incarico affidato alla società è stato assolto con le competenze interne ad eccezione di alcune consulenze di dettaglio riguardanti”:
a) controllo aspetto finanziari e contabile
b) analisi sismica per quanto attiene a macchine e reti
c) approfondimenti su alcuni problemi elettrici
d) supporto al progettista
Per queste consulenze sono stati spesi 27.5402,01 euro
• AOU conferisce l’incarico della progettazione a Gestione Immobili (decreto n°783 48224 del 24 agosto 07) per la complessità dei problemi che deve affrontare (fusione SMM- Un, gestione ordinaria ecc). L’azienda inizialmente aveva espletato gare pubbliche anche di rilevanza europea poi, per le mutate linee di indirizzo regionale in ordine alle modalità attuative dei lavori (non sono riportate quali sono le mutate linee di indirizzo?) stipula un accordo di programma tra az. osp. Universitaria – comune di Ud e università di Udine (7 dic. 2006)
• La soc. Gestione Immobili FVG Spa deve pertanto fare un semplice lavoro di “assemblaggio” di progettazioni già disponibili
(Risulta molto difficile credere che un progetto così complesso che costringe anche aziende molto grosse ad associarsi possa essere gestito ed assemblato da Gestione Immobili. Tra l’altro qualora il tutto non funzionasse chi ne risponderà?)
• Si cita la concordanza del Collegio di Vigilanza (formato dal direttore generale AOU, dal Sindaco e dal Rettore) con le scelte fatte (si omette di dire che il collegio di vigilanza si è riunito un'unica volta il 17.9.07 e nell'occasione ha solo approvato la trasformazione del Project Financing in Concessione di Costruzione e Gestione di Opere e non ha svolto nessuna attività di controllo sulle procedure di gara medesime) *** NB a questo quesito Honsell rispondendo a Ortis afferma che il consenso alla trasformazione da P-F in Concessione di costruzione e gestione è stato espresso dal solo Sindaco Ceccotti e non portato in Consiglio Comunale quindi NON è stato formalizzato
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