Inoltre, per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli rilasciati da altre Regioni (attestati di Qualifica) si precisa che, in base alla legge 845/78 (Ordinamento della Formazione Professionale), questi hanno valore su tutto il territorio nazionale, qualora riguardino percorsi formativi regolarmente approvati dalla Regione e realizzati tramite Enti Accreditati sul proprio territorio. Diversamente, non esiste la condizione, secondo la quale, l'attività approvata da altre regioni può essere erogata fuori dai confini della regione proponente e accreditante.
In conclusione, se l'istituto Fermi di Perugia è accreditato e autorizzato dalla Regione Umbria a realizzare la formazione di OSS in base al piano di formazione approvato dalla Giunta regionale di quella Regione con propria deliberazione, come la riferita DGR n. 814 del 3.7.2012, la stessa autorizzazione e accreditamento ottenuti dalla Regione Umbria non possono automaticamente valere per la Regione autonoma FVG che provvede, a sua volta, a pianificare l'attività formativa in base al proprio fabbisogno e ad assicurare che l'organizzazione e l'attuazione dei corsi nonchè il rilascio del relativo attestato di qualifica, avvenga secondo le modalità e gli standard formativi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale, nel rispetto altresìdi quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 21 febbraio 2001.