martedì 25 settembre 2012

CARBURANTI.


La seconda parte del DDL 210 è relativa alla materia della distribuzione dei carburanti e ha lo scopo di diventare il punto di riferimento organico della materia, allineando la normativa regionale a quella dell’Unione Europea. Gli obiettivi che vengono perseguiti sono quelli della razionalizzazione e dello snellimento della rete tenuto conto dei principi comunitari di tutela del mercato e della libertà di stabilimento.

Particolare attenzione è posta alla volontà di avere impianti di nuova generazione, moderni, competitivi, dotati di servizi complementari, localizzati in aree idonee per gli aspetti urbanistici e di sicurezza stradale, chiudendo così gli impianti incompatibili e inidonei a soddisfare gli obiettivi posti. Orari liberi, dunque, e obbligo di dotare tutti i distributori di apparecchiature per ricaricare le autovetture elettriche le principali novità.

Nell’ottica della semplificazione amministrativa è significativa la previsione di un’autorizzazione unica per gli impianti e si è sostanzialmente uniformata la disciplina per gli impianti stradali e per quelli autostradali. Al contempo, però, sono difese e garantite le esigenze particolari dei territori montani a favore dei quali sono stati adottati dei correttivi ad hoc.

Anche in tale settore, tuttavia, le contraddizioni non sono mancate tanto che nella Commissione di merito l’elogio al libero mercato e alla riduzione delle regole si è bruscamente infranto sul problema della vendita di carburante nei centri commerciali, che si è cercato di limitare con provvedimenti ad hoc.

Una rete di distribuzione più efficiente, in linea con gli standard europei, è ottenibile solo con la drastica riduzione delle stazioni di servizio che dovrebbero passare in regione  dalle attuali 552 a circa 350 in modo che ogni  distributore si attesti su una vendita 2-2.5 milioni di litro/anno; ma, paradossalmente, la liberalizzazione del settore potrebbe determinare un incontrollato aumento dei punti vendita ottenendo di fatto l’effetto opposto.

L’ipotizzato e anche auspicato aumento della rete di distribuzione del metano, tale che questo sia reperibile nei nuovi distributori, in assenza di piano di indirizzo nazionale e di un investimento serio  delle case automobilistiche in questo settore tale da ampliare l’offerta e nel contempo di ridurre  i prezzi è destinato al fallimento.

ENERGIA.


Con riferimento al settore dell’energia, va evidenziato il fatto che in questi quattro anni di governo Tondo la delega della materia è stata attribuita a ben tre Assessori che, per quanto facenti parte della stessa maggioranza, hanno impresso velocità e percorsi diversi all’iter di questa legge, la quale giunge solo a fine legislatura nelle aule del Consiglio.

Preliminarmente si può affermare che lo sforzo di individuare in modo chiaro e semplice le competenze autorizzative dei vari enti locali e della Regione stessa, in modo che i portatori di interesse possano pianificare in modo certo i loro interventi, talvolta è stato raggiunto con norme che limitano il legittimo dissenso di intere comunità.

La scelta di fare una legge tanto dettagliata e precisa da sembrare un regolamento non fa che risaltare, poi, la mancanza di una visione generale che questo esecutivo ha dei problemi strutturali della nostra Regione.

Al DDL 210 dovrebbe seguire, in tempi brevissimi, il Piano Energetico Regionale che, quantizzati il fabbisogno e la capacità di produzione di energia in ambito regionale, possa pianificare e programmare tutti gli interventi necessari a cogliere le grandi opportunità economiche, lavorative e di tutela ambientale che questa rivoluzione energetica offre. Allo stato attuale, però, non sono stati posti in essere tutti quegli atti che sono propedeutici e fondamentali alla stesura di un Piano Energetico Regionale, di cui dovrà per forza farsi carico il prossimo esecutivo.

A conferma che le scelte strategiche non sono nelle corde di questo esecutivo stanno la mancata redazione del Piano del Governo del Territorio, del Piano Regionale per le Attività Estrattive, del Piano Regionale Raccolta Rifiuti o di un piano trasporti che sposti dalla gomma alla ferrovia le merci che transitano in Regione.

L'assenza di una pianificazione pluriennale che presti particolare attenzione sopratutto alle industrie energivore, così come la carenza di norme che stimolino l'efficentamento energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, rende la Regione più vulnerabile al ricatto più o meno esplicito di quelle industrie che mettono in relazione i posti di lavoro con la fornitura di energia a prezzi più contenuti.

La potestà legislativa regionale in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese è conseguente al D.Lgs. del 23 aprile 2002, n°110 e alla modifica del titolo V della Costituzione, ma spesso in questo riordino di attribuzioni i confini tra le competenze nazionali e regionali non sono ben definiti. Questa mancanza di chiarezza non ha impedito all’esecutivo regionale di rivendicare la propria autonomia e specialità andando a legiferare su temi, quelli del welfare e immigrazione, che una parte della coalizione considerava sensibili e strategici per la Regione. Questa scelta, a tratti rivendicata anche con orgoglio, ha fatto sì che il Governo per ben 18 volte abbia aperto un contenzioso con la Regione impugnando le leggi emanate dal Consiglio. Questo breve preambolo per rimarcare come in un tema estremamente delicato e strategico come quello dell’energia l’esecutivo regionale abbia fatto la scelta opposta, rinunciando a priori a legiferare e, quindi, a decidere (ad esempio sul rigassificatore di Zaule) o a porre un freno all’arroganza di Terna andando a normare in quella “zona grigia“ appunto dove le competenze si mescolano. E’ evidente che tutti i politici regionali favorevoli alla costruzione del rigassificatore e degli elettrodotti, ma che per paura di perdere voti non hanno il coraggio di dirlo apertamente, vedono con estremo favore la scappatoia di delegare ad altri scelte così difficili. Queste scelte sono diventate ancora più importanti nel momento stesso in cui la possibilità di spezzettare le procedure di VIA per singoli progetti (gasdotto, rigassificatore, ecc) ne ha anche dimostrato i limiti, perché la sicurezza per essere tale deve essere valutata nella sua globalità. E’ consuetudine infatti che il progettista, nel momento in cui deve dimostrare che il rischio di incidente resta al di sotto del rischio massimo ammissibile stabilito per quel tipo di attività, utilizzi il metodo deterministico normalmente a lui più favorevole. Gli impianti particolarmente pericolosi vanno studiati ipotizzando i vari scenari possibili, determinando con un appropriato algoritmo, il limite massimo ammissibile del rischio, inteso in termini di perdita di vite umane accettabili.
Questo perchè, in una democrazia matura e partecipata, la comunità che gravita su di un determinato territorio deve poter  accettare o meno i rischi e il modello di sviluppo sociale che vuole darsi nel medio o lungo periodo.

Solo una classe politica inadeguata, che legifera inseguendo il profitto e che sacrifica gli aspetti etici per quelli economici delega a tecnici l’approvazione di attività a rischio di incidente rilevante sulla scorta di pareri basati su criteri non omogenei sul territorio nazionale, europeo ed internazionale .