La
seconda parte del DDL 210 è relativa alla materia della distribuzione dei carburanti e ha lo scopo di diventare il punto di
riferimento organico della materia, allineando la normativa regionale a quella
dell’Unione Europea. Gli obiettivi che vengono perseguiti sono quelli della razionalizzazione e dello snellimento della rete tenuto conto dei
principi comunitari di tutela del mercato e della libertà di stabilimento.
Particolare
attenzione è posta alla volontà di avere impianti
di nuova generazione, moderni, competitivi, dotati di servizi
complementari, localizzati in aree idonee per gli aspetti urbanistici e di
sicurezza stradale, chiudendo così gli impianti incompatibili e inidonei a
soddisfare gli obiettivi posti. Orari liberi, dunque, e obbligo di dotare tutti
i distributori di apparecchiature per ricaricare le autovetture elettriche le
principali novità.
Nell’ottica
della semplificazione amministrativa è significativa la previsione di un’autorizzazione unica per gli impianti e
si è sostanzialmente uniformata la disciplina per gli impianti stradali e per
quelli autostradali. Al contempo, però, sono difese e garantite le esigenze
particolari dei territori montani a favore dei quali sono stati adottati dei
correttivi ad hoc.
Anche
in tale settore, tuttavia, le contraddizioni non sono mancate tanto che nella
Commissione di merito l’elogio al libero mercato e alla riduzione delle regole
si è bruscamente infranto sul problema della vendita di carburante nei centri commerciali, che si è cercato di
limitare con provvedi menti ad hoc.
Una
rete di distribuzione più efficiente, in linea con gli standard europei, è
ottenibile solo con la drastica
riduzione delle stazioni di servizio che dovrebbero passare in regione dalle attuali 552 a circa 350 in modo che ogni distributore si attesti su una vendita 2-2.5
milioni di litro/anno; ma, paradossalmente, la liberalizzazione del settore
potrebbe determinare un incontrollato aumento dei punti vendita ottenendo di fatto
l’effetto opposto.