mercoledì 24 giugno 2009

Sedute III commissione

Num.ro della seduta Ora di convocazione Ora di inizio seduta
1 10.30 10.40
4 12.00 12.30
5 10.00 10.25
7 10.00 11.00
11 11.00 11.15
12 10.00 10.30
14 10.00 10.40
15 10.00 10.30
17 10.00 10.30
19 10.00 10.30
20 10.00 10.30
23 10.00 10.25
26 10.00 10.25
28 10.00 10.24
29 10.00 10.30
31 15.00 15.15

Sedute IV commissione

Num.ro della seduta Data seduta Ora di convocazione Ora di inizio seduta
1 04/06/2008 11.00 11.10
3 24/06/2008 15.00 15.15
4 15/07/2008 14.00 14.20
6 22/07/2008 9.30 9.45
8 17/09/2008 10.00 10.15
9 23/09/2008 10.00 10.30
10 24/09/2008 10.00 10.35
12 13/10/2008 15.00 15.20
16 12/11/2008 14.00 14.20
18 17/11/2008 14.00 14.10
19 27/11/2008 15.00 15.15
24 27/01/2009 14.30 14.52
25 29/01/2009 14.30 14.45
27 04/02/2009 14.30 14.50
28 26/02/2009 10.00 10.30
30 05/03/2009 9.00 9.20
32 17/03/2009 10.00 10.25
35 20/04/2009 15.30 15.50
37 06/05/2009 15.30 16.05
38 07/05/2009 10.00 10.25

mercoledì 17 giugno 2009

Discorso sulla mozione "diritto del minore ad essere registrto alla nascita"

Signor Presidente, signori Consiglieri

Innanzitutto mi scuso per qualche piccola imprecisione che la mozione contiene, e mi riferisco all’affermazione che il DDL Sicurezza è in corso di approvazione alla camera dei deputati mentre in realtà è già stato approvato e deve tornare al senato, ma ciò è esclusivamente dovuto al fatto che è passato molto, troppo tempo tra il deposito della mozione e la sua discussione.

Nonostante quanto in premessa, la mozione conserva tutta la sua validità e il suo significato.

Il decreto legislativo 286/1998 all’art 6, comma 2 prevedeva che il cittadino straniero non fosse obbligato a presentare un documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile.
Il decreto sicurezza invece modifica questo articolo rendendo obbligatoria l’esibizione di un permesso di soggiorno valido.

L’ufficiale di stato civile con questa legge non potrà quindi ricevere la dichiarazione di nascita e nemmeno il riconoscimento del figlio naturale da parte dei genitori privi del permesso di soggiorno.

Negare la registrazione della nascita appare, in modo evidente, incostituzionale stante che viola, alla radice, uno dei principali diritti della persona.

L’art. 31, comma 2 della costituzione afferma infatti che è un dovere della Repubblica proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù.

E’ anche chiaro che una simile norma di legge contrasta con altri due articoli della nostra Costituzione:
L’art. 30 ove si ribadisce il diritto – dovere dei genitori ad istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio
ed il 22 in cui si afferma il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici, qualsiasi sia l’interesse politico dello Stato.

Con questa legge anche gli obblighi internazionali che l’Italia ha assunto diventano pura carta straccia.

Ricordo che il nostro Paese nel maggio 1991 ha firmato la Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e che l’art. 7 e 8 riconosce ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità, e regolarità del soggiorno del genitore) il diritto ad essere registrato all’atto della sua nascita, il diritto ad avere un nome, il diritto di essere riconosciuto e quindi allevato dai suoi legittimi genitori, il diritto ad acquisire una cittadinanza.

Con questa legge al neonato viene negato il diritto a preservare la propria identità, nazionalità, nome, relazioni familiari solo ed esclusivamente per una “colpa “ di propri genitori che sono “clandestini”.

Con questo dispositivo l’Italia viola anche il Patto Internazionale sui diritti civili e politici che ha sottoscritto a New York nel dicembre 1966 ove si prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita e deve avere un nome.

Tutto questo viene fatto in nome della lotta alla clandestinità e per la “sicurezza”

Ora, tutti noi sappiamo che la “sicurezza” variamente declinata e fomentata è stata il cavallo di battaglia di questa maggioranza, “sicurezza” a prescindere, sposando in pieno il detto machiavellico che il fine giustifica i mezzi (respingimenti).
Cioè se per caso, malauguratamente, dei neonati, dei bambini vengono penalizzati, sacrificati in questa lotta asimmetrica, pazienza, questo è il prezzo della vittoria.

Anche Bush, con le stesse motivazioni ha autorizzato la tortura la violazione delle regole fondanti la democrazia americana e lì, le minacce alla sicurezza, erano senza dubbio più reali e corpose. Ciò nonostante Obama nel discorso di insediamento alla casa bianca ha detto: “…respingiamo come falsa la scelta tra la nostra sicurezza e i nostri ideali . I Padri Fondatori, di fronte a pericoli che facciamo fatica ad immaginare, prepararono una carta che garantisse il rispetto della legge e i diritti dell’uomo …”

Riconosco in queste parole il significato più profondo della nostra Carta Costituzionale

Le ultime elezioni hanno visto un buon successo della Lega e quindi è facile prevedere un’accentuazione di questa deriva sicuritaria ma vorrei ricordare a tutti che l’avere un consenso non sempre vuol dire avere ragione.

Quando nel 39 da Piazza Venezia, a Roma, e poi a Belluno il Duce chiedeva agli Italiani “ volete burro o cannoni” e la piazza osannante urlava cannoni, beh, sono convinto che nonostante tutto quel consenso Mussolini avesse torto e non facesse il bene degli Italiani.
Chissà quanti, marciando nella steppa russa, si sono maledetti per aver urlato “cannoni”.

Molto spesso la Lega afferma di essere vicino al popolo e di interpretarne le aspettative allora mi viene spontaneo domandarmi se il bravo politico è quello che asseconda, stimola, sfrutta, gli istinti meno nobili della nostra gente o si pone come obbiettivo quello di trascinare queste stesse persone verso approdi magari più lontani e difficili ma sicuramente migliori.

Per l’insieme di queste considerazioni che chiedo a questa maggioranza un voto convinto alla mozione che impegni la giunta affinché tale disposizione di legge venga modificata in modo tale che i più deboli, i bambini, le madri non vengano penalizzate e discriminate in base ad un permesso di soggiorno valido o scaduto.

Un’ultima domanda a tutti quei consiglieri che considerano l’immigrazione clandestina un reato da punire anche con la carcerazione, quale reato si configura nel non aver evitato morti e sofferenze e quale la giusta sanzione?

Mozione: diritto del minore a essere registrato alla nascita

Il sottoscritto consigliere regionale dott. Stefano Pustetto

premesso che l’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (C. 2180), introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita, a modifica dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998, eliminando l’eccezione attualmente prevista in base alla quale il cittadino straniero è esonerato dall’obbligo di presentare il documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile;
l’ufficiale dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di nascita né di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno;

considerato che la disposizione normativa che impedisce la registrazione della nascita si configura come una misura che nega alla radice uno dei diritti principali della persona, oltre a scoraggiare una protezione del minore e della maternità, apparendo dunque incostituzionale sotto diversi profili:
in primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30, comma 1 Cost.);
in secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina costituzionale si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato;

considerato inoltre che la norma è altresì incostituzionale per violazione del limite previsto dall'art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali, ponendosi infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli articoli 7 e 8 riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari”;
la disposizione in oggetto violerebbe inoltre l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome;

valutato che tale modifica normativa comporterebbe gravissime conseguenze sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari:
i minori che non saranno registrati alla nascita resteranno privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identità, e dunque esposti a ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere riconosciuti a ogni minore. Ad esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi istituzione, inclusa la scuola. Proprio a causa della loro invisibilità, saranno assai più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani;
in secondo luogo, vi è il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a quest’ultimi impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato d’abbandono. Questi bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori, in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei casi in cui ciò sia contrario all’interesse del minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dalla legislazione italiana;

valutato inoltre che molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, potrebbero decidere di non partorire in ospedale, e, anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti immigrati irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente aumento delle morti di parto e delle morti alla nascita;

preso atto che 150 parlamentati della stessa maggioranza hanno firmato una lettera in cui si chiede al Presidente del Consiglio di non porre la fiducia sul provvedimento in questione perché sono norme “inaccettabili e necessitano di indispensabili correzioni”;

impegna la Giunta Regionale

a farsi promotore verso tutti i parlamentari, in particolare i membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, i membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, i membri della Commissione parlamentare per l’Infanzia e i Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, come del resto chiesto dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), a respingere la disposizione di cui all’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza” (C. 2180), per evitare queste gravissime violazioni dei diritti dei minori, oltre che dei loro genitori.