mercoledì 18 gennaio 2012

Risposta all'interrogazione sui Rimborsi di Carniacque S.p.A.

Con l'interrogazione in oggetto il Consigliere regionale Pustetto ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità osservate dalla Carniacque S.p.A. per il rimborso della quota di tariffa del servizio idrico integrato non dovuta ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008. In particolare, il Consigliere Pustetto ha messo in evidenza le seguenti questioni:
- il termine troppo ristretto (30 giugno 2011) per la presentazione delle istanze di rimborso, di cui ha chiesto la riapertura;
- la gravosità delle procedure di rimborso (come ad es. il reperimento dei moduli), a fronte delle quali ha chiesto l'introduzione di automatismi sulla base delle risultanze del database di cui la Carniacque S.p.A. è dotata.

Come noto, la Corte Costituzionale (8-10 ottobre 2008, n. 335) ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 36/1994 e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti del servizio idrico integrato anche nel caso in cui non fossero attivati (mancanza assoluta o temporanea inattività) gli impianti centralizzati di depurazione.

Successivamente l'art. 8-sexies, comma 2, del D.L. n. 208/2008, come convertito con Legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha stabilito che "In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio di depurazione. Nei casi in cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettiva Autorità d'ambito."

Il medesimo decreto, all'art. 8 sexies, comma 4, ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale per l'attuazione di quanto previsto al richiamato comma 2.

Con la pubblicazione del D.M. 30 settembre 2009, sono state infine poste tutte le condizioni necessarie per l'attivazione da parte dei gestori delle procedure di rimborso.

Con riferimento alle questioni poste dal consigliere Pustetto, si evidenzia che tale decreto richiama nelle premesse la giurisprudenza della Corte dei Conti che ha costantemente evidenziato la necessità di una "documentata istanza" da parte dell'utente per ottenere la restituzione delle somme di cui si tratta, nonchè quella che ha indicato per l'esercizio del diritto al rimborso il termine di prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. il gestore o, per le gestioni in via diretta, il Comune, è tenuto a fornire all'Autorità d'Ambito su supporto informatico gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura, distinguendoli in:
a) utenti serviti;
b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione (tali utenti hanno diritto alla restituzione della quota, dedotti gli oneri sopportati dal gestore connessi alla realizzazione del programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti);
c) utenti non serviti perché gli impianti risultano temporaneamente inattivi o siano stati temporaneamente inattivati (tali utenti hanno diritto alla restituzione della quota, dedotti gli oneri sopportati dal gestore connessi alla temporanea inattività dell'impianto);
d) utenti non serviti per i quali non è prevista alcuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione (tali utenti hanno diritto al rimborso dell'intera quota).

Il gestore è tenuto inoltre a trasmettere le seguenti informazioni:
- gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione;
- i volumi d'acqua erogati e i periodi di riferimento
-lo stato di avanzamento e i costi dei lavori per la realizzazione o la riattivazione di ciascun impianto di depurazione;
- il calcolo degli importi indebitamente richiesti a ciascun utente.

L'autorità d'ambito o, per le gestioni in via diretta, il Comune, verificata la correttezza dei dati trasmessi dal gestore, determina la quota che il gestore dovrà restituire ad ogni singolo richiedente entro il 1 ottobre 2014, eventualmente in forma rateizzata e/o mediante compensazione.

L'Autorità d'ambito "Centrale Friuli" ha, con deliberazione n. 39/2010, individuato "criteri e direttive per gli enti gestori per la restituzione della quota di tariffa di depurazione non dovuta ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, dell'art. 8 sexies D.L.208/2008 e del D.M. 30 settembre 2009".

Rispetto al termine di presentazione dell'istanza di rimborso, la deliberazione citata, ricordando che alla fattispecie si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., prevede solo come "opportuno" il termine del 30 giugno 2011 al fine di definire l'eventuale revisione tariffaria.

Quanto alla procedura di rimborso, stante la necessità dell'istanza come sopra evidenziato, la deliberazione ha approvato un modulo-tipo da presentare al gestore e che il medesimo provvede ad inviare agli utenti con la prima bolletta utile. Il modello è reso inoltre reperibile sul sito web o presso gli sportelli per gli utenti.

Al modulo va allegata la seguente documentazione: copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento; una bolletta del servizio idrico integrato, ma solo nell'ipotesi in cui l'utenza non sia più attiva; documentazione idonea ad attestare il diritto al rimborso solo se l'utente non è nell'elenco degli aventi diritto stilato dal gestore.

La Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna con nota prot. 32647 del 29 settembre 2011 ha chiesto all'Autorità d'ambito "Centrale Friuli" di verificare la correttezza delle procedure seguite dalla Carniacque S.p.A.

Con nota prot. n. 1719 del 14 novembre 2011, l'Autorità d'ambito ha inoltrato una nota del suddetto gestore recante le seguenti informazioni:
- stante il carattere ordinario del termine del 30 giugno 2011, la Carniacque S.p.A. dichiara di non aver respinto alcuna domanda successiva a tale scadenza;
- non sono state segnalate dall'utenza difficoltà nel reperimento dei moduli per l'istanza di rimborso;
- il database di Carniacque S.p.A. non dispone di informazioni relative al periodo di gestione comunale. Posto che sulla base della deliberazione dell'Autorità d'ambito il gestore è tenuto a rimborsare anche le somme introitate dai Comuni, in alcuni casi si rende necessario che all'istanza di rimborso sia allegata documentazione di dettaglio dei pagamenti effettuati dall'utente al Comune ai fini della corretta quantificazione di quanto dovuto.